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Roma, 27 aprile 2017

 

Circolare n. 83/2017

 

Oggetto: Lavoro – E’ legge il decreto su responsabilità solidale negli appalti e voucher – D.L. n. 25/2017 convertito dalla legge 20.4.2017, n. 49 su G.U. n. 94 del 22.4.2017.

 

E’ stato convertito senza modifiche il decreto legge di marzo finalizzato a evitare lo svolgimento del referendum del 28 maggio prossimo.

 

Diventano pertanto definitive le modifiche alla disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti (art. 29 del DLGVO n. 276/2003) consistenti nella soppressione della facoltà riconosciuta alla contrattazione collettiva nazionale di alleggerire tale disciplina, nonché nella cancellazione della possibilità per il committente di richiedere in giudizio la preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore.

 

Parimenti è stata confermata la cancellazione dei voucher (o lavoro accessorio) fatti salvi in via transitoria quelli già richiesti fino al 17 marzo (data di entrata in vigore del decreto legge n.25) che saranno utilizzabili fino a tutto l’anno in corso.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.63/2017

Codirettore

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n.94 del 22.4.2017

LEGGE 20 aprile 2017, n. 49

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25,  recante
disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in  materia
di lavoro accessorio nonche' per la modifica delle disposizioni sulla
responsabilita' solidale in materia di appalti.

 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge  17 marzo 2017, n.25,
convertito senza  modificazioni,  recante:  "Disposizioni urgenti
per  l'abrogazione  delle   disposizioni   in materia  di  lavoro
accessorio  nonché  per  la  modifica  delle  disposizioni  sulla
responsabilità solidale in materia di appalti."

 

                               Art. 1 
Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo  n.  81
                              del 2015 
  1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, sono abrogati. 
  2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data
di entrata in vigore del presente decreto possono  essere  utilizzati
fino al 31 dicembre 2017. 
 
                               Art. 2 
  Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 
  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa  disposizione  dei
contratti  collettivi  nazionali  sottoscritti  da  associazioni  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative  del  settore  che  possono  individuare   metodi   e
procedure di controllo e di verifica  della  regolarita'  complessiva
degli appalti,» sono soppresse; 
    b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
 
                               Art. 3 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.